In qualsiasi genere di attività ci si trovi impegnati, ad un certo punto nasce la necessità di verificare gli effetti delle azioni intraprese: insomma, di formulare dei bilanci.
A questa regola non poteva certo sottrarsi l’imprenditore, per due fondamentali motivi
-per l’esigenza di verificare i risultati conseguiti e tenere costantemente sotto controllo l’andamento dell’attività;
-perché la redazione del bilancio è un preciso obbligo di legge, almeno per le società di capitali.
L’aspirante imprenditore, dal canto suo, ha – o dovrebbe avere – una terza necessità, quella di redigere il bilancio preventivo per i primi tre anni di attività, che costituisce la parte più importante del business plan.
Il bilancio delle imprese, tuttavia, è un documento scritto con un linguaggio particolare: quello della contabilità. Quindi, la sua redazione, lettura ed interpretazione passano attraverso la conoscenza del linguaggio contabile e delle regole di costruzione ad esso sottese.
Il bilancio d’esercizio è dunque il documento, redatto al termine del periodo amministrativo, con cui si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa e il risultato economico. In altre parole il bilancio è il documento che racconta cosa è successo nell’impresa nel corso dell’esercizio, quale è stato il volume dei ricavi e dei costi, se la gestione aziendale ha conseguito un utile o una perdita, qual’è la situazione patrimoniale e finanziaria.
Le disposizioni del Codice Civile regolamentano la redazione del bilancio di esercizio nelle società per azioni, ma esse si applicano anche alle società a responsabilità limitata e in accomandita per azioni, stabilendo in modo rigoroso i prospetti che lo compongono e lo accompagnano, il contenuto e la valutazione. Per le società di capitali il bilancio di esercizio è composto dai seguenti prospetti
Stato Patrimoniale, nel quale viene determinato il capitale di funzionamento dell’impresa alla data di chiusura del bilancio, attraverso la contrapposizione tra i beni di proprietà dell’impresa (attività) e debiti che essa ha nei confronti di altri soggetti (passività);
Conto Economico, nel quale viene determinato il risultato economico dell’esercizio, attraverso la contrapposizione tra i ricavi (intesi come valore dei risultati produttivi ceduti all’esterno) e i costi (intesi come il valore dei fattori prodottivi consumati per realizzare i ricavi);
Nota integrativa e Relazione sulla gestione (quando richiesta), le quali forniscono sia informazioni sul contenuto del bilancio (criteri di valutazione, composizione e significato delle voci di bilancio) sia informazioni sull’andamento gestionale dell’impresa. Questi sono dunque dei documenti che illustrano ed apportano integrazioni al valore segnaletico dei valori riportati nei prospetti del bilancio di esercizio;
Rendiconto finanziario;
una serie più o meno ampia di allegati (bilanci delle società controllate, prospetti di dettaglio di vario tipo, analisi finanziarie effettuate sul bilancio e così via), in alcuni casi obbligatori per legge, in altri forniti volontariamente dall’azienda per accrescere l’informazione esterna.
Il bilancio di esercizio deve dunque:
-esporre in modo chiaro e preciso il risultato economico conseguito nell’esercizio (solitamente è un anno);
-esporre (sempre con chiarezza e precisione) la struttura e l’entità del patrimonio sociale alla data di chiusura dell’esercizio.
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio costituito dunque dallo stato patrimoniale (articolo 2424 del c.c.), dal conto economico (articolo 2425 del c.c.), dalla nota integrativa (articolo 2427 del c.c.) e dalla relazione sulla gestione quando richiesta (articolo 2428 del c.c.).
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in unità di euro (articolo 2423 del c.c.).
L’articolo 2423, secondo comma, del codice civile stabilisce ch
“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.
La predisposizione del bilancio di esercizio secondo il decreto legislativo n. 139 del 2015 si rende obbligatoria per le società di capitale e le società cooperative mentre risulta facoltativo per le altre imprese (imprese individuali e società di persone).
Le società di capitali di più modeste dimensioni possono predisporre il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435 bis del c.c.) con minori dettagli negli schemi di bilancio e in nota integrativa e con la possibilità anche di non allegare la relazione sulla gestione.
Il bilancio di esercizio deve essere redatto dagli amministratori (articolo 2423 1° comma del codice civile) e deve essere comunicato dagli amministratori stessi al collegio sindacale (articolo 2429 del c.c.), con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo ed approvarlo(articolo 2364 del c.c.).
Il bilancio di esercizio costituisce quindi uno strumento di verifica della redditività dell’azienda, della sua solidità ed autonomia finanziaria e permette ai soci di esprimere una valutazione dell’operato degli amministratori.
L’assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (articolo 2364, 2° comma del c.c.). Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, ne caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società e in questi casi glia amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.