Il contratto d’opera è regolato dagli artt. 2222 e ss. del codice civile e prevede che il prestatore d’opera si obblighi a compiere, a fronte di un corrispettivo, un’opera o un servizio, prevalentemente con il proprio lavoro, senza alcun tipo di organizzazione e senza vincoli di subordinazione, nei confronti di un soggetto committente. Nel contratto di prestazione d’opera è, pertanto, escluso il vincolo di subordinazione, che è il presupposto del contratto di lavoro dipendente.
Nel caso di un lavoratore che presti la propria opera, ad esempio, nelle sezioni Primavera della scuola dell’infanzia, sorge il dubbio se il contratto possa essere un contratto di prestazione d’opera o se – al contrario – debba prevedersi un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. In questa ipotesi il lavoro si svolge con modalità non confacenti con il contratto di prestazione d’opera ma piuttosto con contratti di lavoro subordinato.
In primo luogo, la subordinazione emerge dal fatto che si presta la propria opera secondo orari indicati dal datore di lavoro, in locali e con strumenti messi a disposizione dallo stesso. Il fatto di dover rispettare gli orari previsti, e di dover presumibilmente comunicare assenze per ferie, conferma l’essere di fronte, di fatto, a un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e non ad un contratto di prestazione d’opera. In tale ipotesi, inoltre, è quasi del tutto assente l’aspetto dell’autonomia decisionale che è il pilastro su cui poggia il contratto di prestazione d’opera. Risulta essere, pertanto, possibile ottenere il riconoscimento dello status di lavoratore dipendente o dialogando direttamente con il datore di lavoro o – in caso in cui quest’ultimo non voglia accordarle tale status – rivolgendosi ad un legale o ad un sindacato. Per un esempio, è possibile vedere questo modello di contratto di prestazione d’opera su Documentiutili.com.
Più complesso è l’inquadramento in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. E’ molto probabile che la sezione primavera della scuola dell’infanzia, trattandosi di un progetto allo stato sperimentale, debba essere rinnovata di anno in anno in base a contributi ministeriali. Tutto ciò osterebbe all’inquadramento in un contratto a tempo indeterminato in quanto – almeno da un punto di vista teorico – la sezione potrebbe non ottenere il contributo per l’anno successivo e quindi potrebbe non esistere più.