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Operatori e Strumenti Ammessi al Mercato di Borsa

Ogni mercato regolamentato ha proprie caratteristiche e peculiarità, anche in termini di strumenti finanziari negoziabili e operatori ammessi alle negoziazioni, che lo contraddistinguono dagli altri. Vediamo come questi due aspetti sono disciplinati nei mercati gestiti da Borsa Italiana
Chi decide di investire i propri risparmi in Borsa, considerando tale termine nell’accezione più ampia di tutti i mercati gestiti da Borsa Italiana, deve porsi due semplici quanto basilari domande: “che cosa posso comprare?” e “a chi mi devo rivolgere?”.

Iniziamo chiarendo il primo dilemma. Sui mercati gestiti da Borsa Italiana, sono ammessi a quotazione, su domanda dell’emittente, e negoziati i seguenti strumenti finanziari:

azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio;
obbligazioni, euro-obbligazioni e altri titoli di debito;
warrant e altri titoli ad essi assimilabili;
quote di fondi chiusi;
covered warrant e certificates;
obbligazioni strutturate;
titoli di Stato;
asset backed securities;
quote o azioni di OICR indicizzati;
contratti futures su azioni e indici di mercato;
contratti di opzione su azioni e indici di mercato.
Questi strumenti possono essere emessi da società o enti sia nazionali che esteri, nonché da Stati o enti sopranazionali e, per poter essere negoziati, devono soddisfare certi requisiti minimi comuni. Essi infatti devono essere emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile, conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono sottoposti, liberamente trasferibili e, infine, idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante servizio di liquidazione di operazioni su strumenti finanziari.

Passando poi a rispondere al secondo quesito, gli operatori autorizzati a partecipare alle negoziazioni nei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana, ognuno con certe limitazioni di operatività, sono:

gli agenti di cambio autorizzati alla prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi;
le banche nazionali, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio o per conto terzi;
le imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate alla prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio o per conto terzi;
gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo Unico Bancario autorizzati alla negoziazione per conto proprio;
i locals, ossia i soggetti che svolgono esclusivamente attività di negoziazione per conto proprio e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione e a quello di compensazione, aventi sede legale in uno Stato comunitario;
Poste Italiane S.p.A.
Si faccia attenzione al fatto che per poter svolgere l’attività di negoziazione è necessaria l’autorizzazione della Consob o della relativa Autorità di vigilanza dello Stato d’origine se l’operatore è straniero.