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Pignoramento Presso Terzi – Come Funziona

La legge 24 dicembre 2012, n. 228 denominata: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” ha modificato alcune norme relative alla procedura esecutiva mobiliare presso terzi, tra cui la più rilevante è senza dubbio l`inserimento della regola per cui la mancata dichiarazione del terzo sia da considerarsi come riconoscimento di un credito non contestato.

Di seguito le modifiche apportate

Al codice di procedura civile, libro terzo, sono apportate le seguenti modificazioni
all`articolo 543, secondo comma:
al numero 3), dopo le parole: «tribunale competente» sono inserite le seguenti parole: «nonché l`indicazione dell`indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente»;
al numero 4), dopo le parole: «a mezzo raccomandata» sono inserite le seguenti parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»;

all`articolo 547, primo comma, dopo le parole: «creditore procedente» sono inserite le seguenti parole: «o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata»;

l`articolo 548 e` sostituito dal seguente:
«Art. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo). – Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all`articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all`udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell`esecuzione
fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all`udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un`udienza successiva. L`ordinanza e` notificata
al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal
creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all`articolo 617, primo comma, l`ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»;

l`articolo 549 e` sostituto dal seguente
«Art. 549. – (Contestata dichiarazione del terzo). – Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell`esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza.

L`ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell`esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed e` impugnabile nelle forme e nei termini di cui all`articolo 617.».

Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all`entrata in vigore della presente legge.

La portata innovativa di questa riforma si esplicita nell’inserimento agli articoli 543 e 547 c.p.c. all’utilizzo della posta elettronica certificata.

Ciò in linea con le innovazioni tecnologiche che porteranno nel 2014 alla completa digitalizzazione degli atti giudiziari.

La novità di maggior rilievo consiste nel la completa riscrittura degli artt. 548 e 549 c.p.c

Con il nuovo art. 548 c.p.c., in caso di crediti di lavoro, si prevede che la mancata dichiarazione del terzo e la sua mancata comparizione all`udienza stabilita dal creditore equivale a non contestazione del credito.

Per crediti di lavoro si intendono quelle somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario e le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, sulla base di tale norma queste possono essere pignorate nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato per crediti alimentari, mentre nella misura di 1/5 per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

Pertanto dall’entrata in vigore della norma in esame si pone sul terzo una presunzione juris et de jure poiché la mancata comparizione equivale ad una “non contestazione del credito”.

Per i crediti diversi da quelli di lavoro,viene previsto che se il creditore dichiara di non aver ricevuto da dichiarazione del terzo e il terzo non compare all`udienza fissata dal creditore, il giudice debba fissare una nuova udienza. L`ordinanza di rinvio del giudice viene notificata al terzo.

Nel caso in cui questo non comparisse nemmeno nella nuova udienza, il credito si considera non contestato.

L’ultimo comma del novellato art. 548 c.p.c. prevede la possibilità per il terzo di impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma dell’art. 548, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

Dalla formulazione della norma si ipotizza che la contestazione deve avere per oggetto solo le questioni relative alla conoscenza dell’atto di pignoramento e non riguardare l’esistenza o meno del credito.

Questo procedimento di non contestazione ha eliminato la necessità del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.

Qualora dovessero sorgere delle contestazioni sulla dichiarazione del terzo l’articolo in esame sancisce che le medesime debbano essere risolte dal Giudice con ordinanza basata sugli opportuni accertamenti.

Per vedere la nuova formula è possibile fare riferimento a questo modello di atto di pignoramento presso terzi su Dirittofacile.net in cui sono presenti le novità.