Vediamo cosa comporta l’estinzione anticipata di un prestito. Prima di tutto, solitamente si deve pagare la penale che è stata stabilita alla firma del contratto di finanziamento. Risulta essere una sorta di risarcimento per la banca o per la finanziaria per gli interessi che non incasserà, stante appunto l’estinzione anticipata del debito.
Con la riforma entrata in vigore nel 2011, è stato stabilito che se la somma residua da pagare è inferiore ai 10 mila euro, la società non potrà pretendere penali; se è sopra, invece, dipende dal tempo che manca all’estinzione completa del debito. Qualora sia più di un anno, la società può domandare un indennizzo al massimo dell’1 per cento rispetto alla cifra restante: se mancano dodici mesi o meno, l’indennizzo non può andare sopra lo 0,5 per cento. In tutti i casi, la penale non può superare l’importo degli interessi che mancano alla scadenza del contratto.
Nessuna banca o finanziaria può negare l’estinzione anticipata del prestito. Gli esperti fanno notare che questa mossa conviene se la si fa quando il finanziamento è ancora ‘giovane’. Questo perché in Italia vige l’ammortamento ‘alla francese’, dove le prime rate sono fatte soprattutto di interessi. Man mano che si procede alla restituzione delle rate, la situazione si capovolge: nell’ultimo periodo di vita del finanziamento, la quota di interessi che compone la rata è nettamente più leggera.
Per estinguere anticipatamente il debito, è sufficiente una richiesta da parte del cliente, che deve farsi rilasciare la contabilità analitica scritta di quanto occorre per estinguere il prestito. Questa operazione non deve riguardare per forza tutto l’ammontare del debito residuo. Risulta essere possibile lasciarsi alle spalle anche solo una parte del prestito. In questo caso, due sono le opportunità: ridurre la durata del prestito, mantenendo uguale la rata, oppure abbassare la rata senza ritoccare la durata. Se si è stipulata anche una polizza assicurativa, meglio informarsi prima di estinguere il finanziamento se c’è la possibilità di riavere indietro la parte del premio assicurativo di cui non si è beneficiato.